Usura

Usura

IL CASO: Usura sul conto corrente. Vietate formule diverse da quelle della Banca d’Italia.

Il Tribunale di Pistoia, con la sentenza n. 222 del 7 marzo 2017, ha respinto le domande avanzate da un correntista nei confronti della propria banca in ordine a presunti illegittimi addebiti sul conto corrente. Segnatamente, il Tribunale di Pistoia ha statuito che: a) ai fini della verifica dell’eventuale superamento della soglia usura è preclusa al Giudice la possibilità di ricorrere ad un criterio di calcolo del TEG diverso da quello indicato dalla Banca d’Italia; b) la commissione di massimo scoperto non è sfornita di giustificazione causale rappresentando la remunerazione dell’onere della banca di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto del conto del cliente.

La fattispecie
Una società a responsabilità limitata, unitamente a Tizio e Caio agenti nella veste di fideiussori, conveniva in giudizio una banca innanzi al Tribunale di Pistoia per sentir dichiarare l’illegittimità degli addebiti effettuati sul proprio conto corrente.
Assumeva la società attrice che le erano stati addebitati dalla banca interessi anatocistici e oltre soglia, commissioni di massimo scoperto e spese tenuta conto non pattuiti.
In ragione dell’illegittimità di parte degli addebiti e di omessa pattuizione di altri, veniva chiesta la riliquidazione del saldo finale del conto, con poi domanda di liberazione dei fideiussori.

Si costituiva in giudizio la banca: i) eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dei due asseriti fideiussori; ii) chiedendo nel merito il rigetto di ogni avversa richiesta.

La decisione
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 222 del 7 marzo 2017, osserva preliminarmente che, in relazione ai rapporti negoziali intrattenuti con la banca, non risulta depositato il presunto contratto di fideiussione sottoscritto da Tizio e Caio, di cui neppure è stata chiesta alla banca la produzione in fase stragiudiziale ex art.119 TUB. Viene quindi dichiarato il difetto di legittimazione attiva di costoro per difetto di prova della qualifica di fideiussori.

Nel merito della questione, il Tribunale rigetta tutte le domande di parte attrice per le seguenti ragioni:
a) quanto alla dedotta illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi: la banca ha prodotto il contratto di conto corrente sottoscritto dalle parti nel quale, tra l’altro, espressamente pattuita la pari periodicità (trimestrale) degli interessi attivi e passivi. Ciò nel pieno rispetto della Delibera CIRC del 9 febbraio 2000.

b) quanto alla dedotta illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto: detta commissione era prevista nel contratto di conto corrente ed accettata da parte attrice. Sul piano della causa, poi, se è vero che la c.m.s. viene sovente qualificata come una duplicazione degli interessi, pertanto nulla perché sfornita di causa, è altresì innegabile che la stessa non è il corrispettivo della somma concessa a credito per il tempo dell’utilizzo ma il costo dell’elasticità di utilizzo del fido indipendentemente dal tempo. Si tratta cioè della remunerazione dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto del conto. Muovendo da questa premessa, è riconosciuta alla c.m.s. giustificazione causale.

c) quanto alla dedotta applicazione di interessi usurari: circa la c.d. usura oggettiva, le argomentazioni della società attrice si basano su una perizia tecnica nella quale è impropriamente utilizzata una formula di calcolo del TEG totalmente diversa da quella di cui alle Istruzioni della Banca d’Italia tempo per tempo vigenti.
Le istruzioni della Banca d’Italia hanno natura di norme tecniche autorizzate, costituendo lo strumento utilizzato dall’Autorità amministrativa nel procedimento d’integrazione del contenuto del’art.644 c.p. e dell’art. 2 della Legge 108/1996 per la concreta determinazione del tasso medio, in base al quale viene poi stabilito il cd. “tasso soglia” per ciascuna categoria di operazione.

Non è revocabile in dubbio che l’art. 644 c.p.c. sia una norma penale parzialmente in bianco, posto che la concreta determinazione di un elemento costitutivo della fattispecie delittuosa è affidata ad una complessa procedura amministrativa che coinvolge il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Banca d’Italia e che culmina nella rilevazione dei tassi medi.
La Legge non indica le modalità concrete della rilevazione né specifica quali formule matematiche o criteri di calcolo debbano essere utilizzati, affidando piuttosto alle suddette autorità amministrative il compito di esercitare la propria discrezionalità tecnica al fine di individuare gli oneri rilevanti e tradurre in termini matematici i metodi di rilevazione dei tassi medi per ciascun tipo di operazione.

Ed infatti, da un lato, l’attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla Banca d’Italia è stata disposta da tutti i D.M. che si sono succeduti a partire da quello del 23 settembre 1996 e, dall’altro lato, i D.M. trimestrali, con i quali sono stati resi pubblici (e imperativi) i dati rilevati, hanno sempre imposto alle banche e agli intermediari finanziari di attenersi ai criteri di calcolo indicati dalle istruzioni emanate dalla Banca d’Italia.

In questa prospettiva, al giudice resta, pertanto, preclusa la possibilità di ricorrere ad un criterio di calcolo del TEG totalmente diverso da quello disposto dalla Banca d’Italia, posto che, in tal modo, egli non si limiterebbe a verificare il rispetto della Legge siccome completata dal procedimento amministrativo di cui sopra, ma, sostituendosi alle autorità all’uopo preposte, finirebbe con l’integrare arbitrariamente il contenuto del precetto normativo, con buona pace della uniforme attuazione della norma primaria di cui all’art. 644, quarto comma, c.p.
Inoltre, poiché il giudizio sull’usurarietà di un rapporto di credito si basa su di un raffronto tra il dato concreto (il TEG applicato al contratto oggetto di contesa) e il dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla categoria di appartenenza del contratto in esame), ove il raffronto non fosse effettuato ricorrendo alla medesima metodologia di calcolo il risultato ne risulterebbe necessariamente falsato.

Circa, invece, la c.d. usura soggettiva, la società attrice ha assunto che sono stati applicati al rapporto di conto corrente tassi “sproporzionati”, tenuto conto della situazione di difficoltà finanziaria in cui versava la stessa; situazione che la banca non poteva ignorare visti i numerosi canali informativi di cui dispone. Trattasi però, ad avviso del Giudice, di una asserzione apodittica, oltre che fondata su di una infelice interpretazione della norma penale di riferimento. Invero, l’art. 644, terzo comma, c.p. richiede, ai fini della valutazione della usurarietà degli interessi pur inferiori al tasso soglia, che essi “avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari” siano “sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità”; locuzione quest’ultima che la Corte di Cassazione ha interpretato come “notevolmente superiori a quelli che di regola vengono corrisposti per simili prestazioni” (Cass. n. 6515/1990).

In questo contesto, parte attrice avrebbe dovuto allegare e, soprattutto, dimostrare l’avvenuta applicazione da parte della banca di tassi di interessi notevolmente superiori rispetto a quelli applicati dagli altri istituti di credito per le medesime operazioni. Prova questa non fornita in giudizio.
Il Tribunale di Pistoia, in aggiunta alle argomentazioni di cui sopra, rileva che il ricalcolo del conto corrente chiesto da parte attrice sarebbe stato comunque precluso, stante la mancata produzione da parte di questa degli estratti conto.

Al riguardo, Il Giudice aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “soltanto la produzione degli estratti conto a partire dalla data di apertura del contratto consente di pervenire, attraverso l’integrale ricostruzione dei rapporti di dare avere tra le parti (…) alla determinazione dell’eventuale credito del correntista e alla quantificazione degli importi da espungere dal conto. Né può ritenersi (…) che per la determinazione del saldo del conto corrente siano sufficienti gli estratti conto scalari (…), in quanto essi rappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma non consentono di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire così esattamente tutti i movimenti effettuati nell’arco di tempo considerato.

Per tali motivi deve ritenersi che il correntista, che ha proposto azione di ripetizione di indebito (o di rideterminazione del saldo di conto corrente), non ha assolto il suo onere probatorio, in quanto non ha prodotto in giudizio tutti gli estratti conto analitici, a partire dalla data di apertura del contratto, che avrebbero consentito di pervenire all’esatta ricostruzione del rapporto di conto corrente” (cfr. C. App. Milano, 26 novembre 2015,n. 4548; C. App. Venezia, 18 febbraio 2012, n. 1819).
Il Tribunale di Pistoia respinge, in conclusione, tutte le domande di parte attrice condannandola altresì al pagamento delle spese di lite a favore della banca.

Sulla causa della Commissione di Massimo Scoperto: cfr. Trib. Torino 31 ottobre 2014, richiamata nella decisione annotata e pubblicata in IlCaso.it secondo cui: “è evidente che la singola clausola di un rapporto articolato, avulsa dal contesto complessivo, può non trovare ex se idoneo sostegno causale; la causa, tuttavia, vuoi quale funzione economico-sociale del contratto, vuoi – secondo un più moderno approccio – quale funzione economico-individuale dell’operazione, non può non essere declinata che in relazione al negozio nel suo complesso, quando non, addirittura, al collegamento funzionale di più contratti. In tale prospettiva anche la c.m.s. acquisisce una valenza causale, quale componente complessiva del costo del finanziamento, sub specie dell’intensità di utilizzo della provvista disponibile”.

Più recentemente, cfr. anche Trib. Milano del 25 ottobre 2016, n. 11710, ove confermato che “è infondata la contestazione degli addebiti per CMS per mancanza di causa in quanto, anche prima della riforma attuata col D.L n. 185/2008 e legge di conversione n. 2/2009, la previsione della CMS trovava giustificazione nella funzione remunerativa dell’obbligo della banca di tenere a disposizione del correntista una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo”.

Per la giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. n. 12965 del 22 giugno 2016 ove illustrata anche una ricostruzione storica della commissione in discorso.
Sulla necessità di rispettare i criteri dettati dalla Banca d’Italia ai fini dell’accertamento dell’usura: cfr. Trib. Milano, 23 giugno 2015, n. 7735, secondo cui “occorre essere consapevoli che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato inattendibile e dunque, in ultima analisi, ingiusto.

Evidente è altresì il fatto che il calcolo del TEG operato di volta in volta secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, pregiudicherebbe seriamente la certezza normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato. Nel merito, la questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito – prevista dall’art. 644, quarto comma c.p. – richiede necessariamente l’esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e a tal fine la scelta operata dalla Banca d’Italia appare congrua e ragionevole, nell’ambito della ricordata discrezionalità”.

In senso analogo, ancora Trib. Milano, 25 marzo 2016, n. 3855, a mente del quale “[…] ogni verifica di usura si reputa debba essere effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca d’Italia pro-tempore vigenti, e ciò per l’assorbente considerazione che, alla luce di questi stessi criteri Banca d’Italia (operando in base a normativa regolamentare emessa su espressa delega della normativa primaria anti-usura di cui agli artt. 2 L. 108/96 e 2bis D.L.185/08), rileva il tasso medio trimestralmente applicato agli intermediari finanziari, in relazione al quale è conteggiato il tasso soglia; criteri di coerenza logica e metodologica, e quindi di equità giuridica, impongono di accedere al confronto tra il Teg applicato dalla singola banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando la stessa metodologia di calcolo che Banca d’Italia, ufficializzata nelle Istruzioni, impone alle banche di rispettare, atteso che, se tale è la formula seguito dal Ministero del Tesoro/Banca d’Italia per rilevare trimestralmente il tegm applicato dalle banche, e quindi individuare il tasso soglia, tale deve essere la formula che conseguentemente deve essere utilizzata per accertare se di fatto la singola banca abbia rispettato o meno detta soglia nell’addebitare costi di credito nel singolo rapporto di conto corrente (sarebbe scientificamente inattendibile un confronto di due dati, ove il primo sia calcolato computando le voci di costo secondo una data metodologia, e il secondo sia calcolato, o computando voci di costo diverse e computando le stesse, ma secondo metodologia diversa)”. Vedasi anche Trib. Treviso, 14 aprile 2016 e Trib. Padova 27, aprile 2016, entrambe in IlCaso.it.
A cura della Redazione Wolters Kluwer, Tribunale di Pistoia, sentenza 7 marzo 2017, n. 222

Avvocato Francesco Murru
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