Testamento Biologico

Testamento Biologico

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge sul testamento biologico: vi è quindi ora la possibilità di redigere le «Disposizioni anticipate di trattamento», cosiddette DAT.

Si tratta dello strumento con cui, in vista di una futura eventuale incapacità di autodeterminarsi, l’interessato può esprimere le proprie volontà circa i trattamenti sanitari e nominare un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni con il medico.

I disponenti di queste DAT sono solo le persone maggiorenni e capaci di intendere e volere. Attenzione, quindi, alle situazioni “al limite” – come nel caso di disponenti anziani – che potrebbero aprire la strada a contestazioni. Inoltre, le Dat possono essere redatte solo dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.

Per la validità delle Dat la legge fa riferimento, innanzitutto, alla forma scritta: atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata consegnata personalmente dal disponente all’ufficio dello stato civile del Comune di residenza o alle strutture sanitarie.

Se le condizioni fisiche del paziente non lo permettono, le Dat possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Con le stesse forme, le Dat possono essere rinnovate, modificate e revocate in ogni momento. Se, poi, la decisione di revocare le Dat maturi in condizioni di emergenza e urgenza che impediscono il ricorso alla forma ordinaria, l’effetto si può ugualmente ottenere «con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni».

Il fiduciario
La legge prescrive – ma non obbliga – chi sottoscrive il testamento biologico a delegare un fiduciario, ovvero una persona che si assuma la responsabilità di interpretare le volontà contenute nelle Dat. Il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e volere e deve accettare la nomina sottoscrivendo le Dat o con un atto successivo, da allegare alle stesse Dat. L’incarico può essere revocato in qualsiasi momento, con le stesse modalità stabilite per la nomina e anche senza motivazione; il fiduciario può rinunciare alla nomina scrivendo al disponente.

La legge non considera la possibilità che l’interessato indichi più fiduciari, ma si tratta di una scelta che può essere utile fare per tutelarsi se il primo nominato rifiuti o rinunci. Inoltre, il dichiarante potrebbe restare senza fiduciario anche per morte o incapacità del nominato. Nelle Dat può quindi essere opportuno indicare più persone, che sostituiscano, secondo l’ordine stabilito dal dichiarante, il fiduciario che non possa o non voglia svolgere l’incarico.
La nutrizione e l’idratazione sono trattamenti sanitari che possono essere rifiutati nelle Dat, come anche tutte le forme di respirazione meccanica. E’ quindi data a tutti la possibilità di scegliere.

Studio Legale Filiberti & Melli
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