28 Ott Separazioni e Divorzi: Facebook
Come può incidere Facebook nelle separazioni e nei divorzi? I binari su cui viaggia l’ingresso di Facebook in caso di separazioni o divorzi sono essenzialmente tre: il collegamento
con la sfera penale per il tramite della fattispecie della diffamazione, il dilemma della utilizzabilità – nella fase istruttoria dei processi – dei post inseriti sui profili dei coniugi, infine la prova dell’eventuale infedeltà a mezzo corrispondenza sui social.
Facebook è una piazza virtuale nella quale ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni, a patto che non intacchi il decoro e la dignità altrui. Laddove ciò dovesse verificarsi si integrerebbe senza ombra di dubbio il reato di diffamazione.
Il secondo binario di ingresso dei social nelle controversie di separazione e divorzio è quello che attiene al dilemma della utilizzabilità dei post nella fase istruttoria dei processi. Risulta ormai pacifico come possa essere provato il tenore di vita di una delle due parti attraverso i suoi post, tenore di vita che per esempio potrebbe essere del tutto contrastante con quello dichiarato agli atti.
A titolo esemplificativo se il soggetto si dichiara nullatenente, o dichiara che fa fatica a sostenere le spese quotidiane ed ordinarie, e d’altro canto attraverso lo scorrimento dei suoi post si evince un tenore di vita fatto di viaggi, abbigliamento, acquisto di preziosi ecc. che contrasta inevitabilmente con quanto asserito in istruttoria è di tutta evidenza che Facebook si offre in dote al giudice quale cartina tornasole. Come pure una nuova convivenza, mal celata se non addirittura forzatamente ostentata attraverso Facebook, potrebbe dare vita ad una rivisitazione o ad una inversione dell’assegnazione della casa familiare.
Questo in quanto è pacifico che l’assegnatario della casa familiare ne perde titolo nel momento in cui è palese che all’interno di quella casa egli/ella conviva con il nuovo partner, dovendo quindi lasciare la casa o, a quel punto, riconoscere un canone mensile all’ex coniuge.
In linea generale le informazioni pubblicate sul profilo personale sono quindi utilizzabili come prove documentali nei giudizi di separazione/divorzio. Infatti, a differenza delle informazioni contenute nei messaggi scambiati utilizzando servizi di messaggistica istantanea, che vanno assegnate alla categoria della corrispondenza privata, e per tanto chiuse nella dogana della privacy, quelle foto pubblicate sul profilo personale proprio in quanto già di per sé destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, sebbene rientranti nella cerchia delle amicizie social, non possono ritenersi assistite dalla protezione della privacy, dovendo, al contrario, essere considerate nostre informazioni conoscibili.
Ma cosa succede se si scopre che la moglie o il marito hanno una relazione extraconiugale su Facebook o su altri social network? È possibile punire con l’addebito il tradimento con queste modalità?
La Corte d’Appello di Taranto, lo scorso 30 aprile 2015 ha pronunciato un’importante sentenza.
Partendo dal presupposto che l’articolo fondamentale su cui basarsi per una sentenza di separazione con addebito è l’art. 143 comma II, la Corte ha sancito che costituisce violazione dei doveri coniugali secondo detto articolo del codice civile, anche lo stabilire amicizie “alternative” ed equivoche attraverso i social networks, con la conseguenza che tali comportamenti ben possono essere posti a fondamento dell’addebito della separazione, laddove si dimostri che essi abbiano causato in modo irreversibile la crisi dell’unione coniugale.
La Corte di Cassazione nel 2015 ha sostenuto che la pronuncia di addebito della separazione può anche non fondarsi solo sulla violazione dei doveri posta dall’art. 143 c.c. a carico dei coniugi, ma anche sulla continuativa ed unilaterale violazione del dovere di lealtà, tale da minare quel nucleo imprescindibile di fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo coniugale.
Quindi è possibile ottenere una pronuncia di separazione con addebito nel caso in cui il marito o la moglie intrattengano una relazione extraconiugale su Facebook o su altri social network.
Sarà dunque il giudice di merito a dover constatare che siano integrati i requisiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità, affinché possa essere pronunciata una separazione con addebito. Sarà compito dell’avvocato constatare che vi siano tutti gli elementi probatori per poter sostenere la vostra tesi dinanzi al giudice.