Separazione Con Addebito

Separazione Con Addebito

Separazione Con Addebito A norma dell’art. 151 c.c. rubricato come “Separazione giudiziale”, “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.

Secondo quanto affermato da costante giurisprudenza, tuttavia, ai fini dell’addebitabilità in capo ad un solo coniuge, è necessario che la violazione in commento sia antecedente alla proposizione della domanda di separazione e sussista un rapporto di causa-effetto tra la violazione stessa e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.Pertanto il Giudice, nel valutare l’addebitamento, non si baserà su una sola inosservanza dei doveri coniugale (anche se grave e ripetuta nel tempo), ma dovrà provare un nesso di causalità tra il comportamento tenuto dal coniuge e l’intollerabilità da parte dell’altro a continuare la convivenza.

Per fare questo il Giudice dovrà analizzare e valutare in modo molto attento il contesto familiare per valutare se si continuino a verificare atti tali da rendere intollerabile la convivenza.In tema di addebito della separazione si è pronunciata anche la Cassazione, ribadendo che:La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri coniugali, implicando, invece, tale pronuncia la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza.

Nel giudizio di separazione dei coniugi, la declaratoria di addebito, richiede, quindi, un’autonoma domanda di parte e gli effetti dell’addebito si riverberano esclusivamente sul piano patrimoniale.Il coniuge cui è addebitata la separazione infatti perde il diritto all’assegno di mantenimento, ex art. 156 c.c., ma resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti ai sensi dell’art. 433 e seguenti c.c..Il diritto agli alimenti, difatti, è riconosciuto a prescindere dall’eventuale responsabilità della separazione, qualora sussista uno stato di effettivo bisogno, dovuto non solo alla mancanza di mezzi economici, ma anche all’impossibilità di svolgere un’attività lavorativa, tenuto conto delle condizioni fisiche, dell’età e della posizione sociale rivestita dal coniuge Resta fermo l’obbligo di mantenimento dei figli del coniuge che ha causato l’addebito.Infine, il coniuge separato con addebito perde i diritti successori inerenti lo status di coniugio.

Può avere diritto, solo, ad un assegno vitalizio. Presupposto per ottenere la corresponsione di tale assegno è la circostanza che, al momento dell’apertura della successione, egli fosse titolare dell’assegno alimentare (art. 548 c.c.).Trattandosi di domanda processuale, la domanda di addebito può essere proposta in via diretta con la domanda di separazione o in via riconvenzionale dal coniuge convenuto e, in quanto domanda processuale, è sottoposta a tutte le decadenze e preclusioni previste dal codice di procedura, inoltre, deve essere motivata ed, infine, è soggetta ad appello ove non impugnata, passa in giudicato.

Studio Legale Filiberti & Melli
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