Responsabilità Civile

Responsabilità Civile

Responsabile il proprietario del gatto delle nevi se lo sciatore cade e subisce dei danni.Il Tribunale di Trento, con sentenza del 5 settembre 2016, n. 869 afferma che il gestore di un rifugio montano, che offre un servizio di traporto – trainando gli sciatori con un gatto delle nevi munito di funi – riservato ai soli avventori che abbiano consumato cibi o bevande nel rifugio stesso, risponde dei danni causati ad essi durante la fase di trasporto, qualora non dimostri di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, considerato che il rapporto va inquadrato alla stregua di un contratto di trasporto a titolo oneroso.

Nel settembre 2016 il Tribunale di Trento si è pronunciato sul caso di uno sciatore che aveva convenuto in giudizio il gestore di un rifugio, in località Madonna di Campiglio, per sentirlo condannare al risarcimento del danno biologico e patrimoniale subito a causa di un sinistro accaduto nel marzo del 2010.

L’attore aveva affermato che, al termine di un pranzo consumato nel rifugio del convenuto, per poter raggiungere la pista sovrastante, con gli sci ai piedi, si era servito gratuitamente di un gatto delle nevi munito di funi per il traino delle persone, che si trovava nei pressi seguendo un suggerimento espresso del gestore o comunque di un suo incaricato.

Quindi l’attore, come gli altri avventori, si era attaccato alle funi con le mani. Durante la fase del trasporto, il gatto delle nevi, quasi alla fine della corsa, anziché rallentare, fermarsi e attendere che tutti gli sciatori avessero abbandonato ciascuno la propria fune, operava una rapida manovra di svolta al fine di ridiscendere verso il rifugio.
A causa di tale manovra, dunque, accadeva che alcune delle funi, abbandonate da altri sciatori, si attorcigliassero alle caviglie dell’attore, il quale, non riuscendo a divincolarsi, cadeva a terra e veniva trascinato per diversi metri, riportando la lesione del bacino e la distorsione del ginocchio destro.

Per tale motivo l’uomo agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’incidente occorsogli. Si costituiva in giudizio il gestore del rifugio e proprietario del gatto delle nevi contestando nel merito la propria responsabilità ed eccependo, in ogni caso, il concorso di colpa dell’attore, chiamando in garanzia la propria compagnia la quale, oltre ad associarsi alle difese del convenuto, contestava l’operatività della polizza.

Il giudice di prime cure qualifica il rapporto instauratosi come un vero e proprio contratto di trasporto a titolo oneroso, poiché il servizio di risalita non era offerto a tutti gli sciatori indistintamente, ma soltanto a quelli che nel rifugio avevano consumato cibi e/o bevande.

Secondo il Tribunale trova applicazione l’art. 1681, comma 1, c.c., a mente del quale il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
E la suddetta prova, ad avviso del giudicante, non è stata raggiunta poiché, dall’esame testimoniale, era stato confermato come la caduta dell’attore fosse stata causata dalla rapida manovra di svolta effettuata dal gatto delle nevi, nel momento di ridiscendere verso il rifugio.

Inoltre, non può sostenersi neppure un concorso di colpa in capo all’attore poiché non gli era stata fornita – come riferito sempre dal teste – nessuna informazione e istruzione in merito alle modalità di svolgimento della risalita. Il concorso di colpa non può ritenersi esistente neppure per il fatto che l’uomo dopo l’infortunio si era rialzato e rimesso gli sci ai piedi e aveva atteso fino al giorno successivo prima di recarsi al pronto soccorso dell’ospedale vicino, ove veniva ricoverato. Dalla consulenza tecnica d’ufficio svolta è stato esaustivamente escluso che tale circostanza possa aver influito sulle lesioni già riportate dall’uomo oppure sulla durata della convalescenza.

Pertanto, a conclusione del giudizio di primo grado, il Tribunale di Trento ha condannato il gestore del rifugio, proprietario del gatto delle nevi, al risarcimento dei danni subiti dall’attore.
Con riferimento, invece, alla domanda di manleva proposta dal gestore del rifugio nei confronti dell’assicurazione, terza chiamata, il giudice l’ha rigettata ritenendo inoperante la polizza, poiché, in primis, non possono reputarsi applicabili le norme in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, posto che l’area nella quale era avvenuto il sinistro, secondo il codice della strada, non può considerarsi strada o area ad uso pubblico o a questa equiparata, aperta ad un numero indeterminato di persone, come ribadito anche da una pronuncia di legittimità, richiamata dal giudice del merito (Cass. n. 5854/2015).

In secondo luogo, il trasporto con le funi effettuato dal gatto delle nevi costituisce, a parere del giudicante, un uso del mezzo in modo del tutto improprio. Per tali motivazioni il rigetto della domanda di manleva. Tribunale di Trento, sentenza 5 settembre 2016, n. 869. A cura della Redazione Wolters Kluwer, Quotidiano Giuridico

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