Licenziamento

Licenziamento

L’accettazione della liquidazione non esclude la volontà di impugnare il licenziamento.

La mera accettazione della liquidazione, ancorché non accompagnata da alcuna riserva, non può essere interpretata, per assoluto difetto di concludenza, come tacita dichiarazione di rinunzia ai diritti derivanti dall’illegittimità del licenziamento, non esistendo alcuna incompatibilità logica e giuridica tra l’accettazione della liquidazione e la volontà di ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento.

La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, accoglieva l’impugnazione proposta da P.P. avente ad oggetto l’illegittimità del procedimento di collocamento in c.i.g.s. (adottato con nota del 30.1.2009) e del successivo licenziamento comunicato con lettera del 24.12.2009. La Corte, per quel che interessa – esclusa la ricorrenza di unarinunzia tacita all’impugnativa del licenziamento configurata dalla presentazione, da parte del lavoratore, di un procedimento monitorio per la corresponsione dell’esatto importo del trattamento di fine rapporto – riteneva illegittima la collocazione in mobilità effettuata sulla scorta dell’unico criterio delle esigenze tecnico-organizzative.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione la società datrice di lavoro sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, e il lavoratore resiste con controricorso.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
In particolare, con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso profili di incompatibilità tra l’impugnazione del licenziamento (depositata in giudizio il 4.5.2010) e il procedimento monitorio avviato (il 24.6.2010, senza alcuna riserva) sempre dal P.P. per il pagamento del trattamento di fine rapporto, assumendo, invece, tale comportamento valenza concludente.

La Suprema Corte, nel ritenere infondato il motivo, ha osservato che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la mera accettazione della liquidazione, ancorché non accompagnata da alcuna riserva, non può essere interpretata, per assoluto difetto di concludenza, come tacita dichiarazione di rinunzia ai diritti derivanti dall’illegittimità del licenziamento, non esistendo alcuna incompatibilità logica e giuridica tra l’accettazione della liquidazione e la volontà di ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, al fine del conseguimento dell’ulteriore diritto alla riassunzione o al risarcimento del danno conseguente.

La Corte di appello ha applicato coerentemente i suddetti principi: ha rilevato che la richiesta di differenze retributive sull’importo pagato dal datore di lavoro a titolo di trattamento di fine rapporto ha la stessa natura e funzione dell’atto di spontaneo adempimento da parte della società; ha effettuato una analitica disamina dei comportamenti tenuti dal P.P. ed ha escluso che l’eventualità, espressa dal difensore del P.P. alla prima udienza di discussione, di valutare una rinunzia del licenziamento, potesse configurare circostanza confermativa di una volontà dismissiva.

Esito del ricorso:
Rigetto.

Riferimenti normativi:
Art. 1362 c.c.

Art. 1372, comma 1, c.c.

Art. 2120 c.c.

Art. 2727 c.c.

Art. 2729 c.c.

Precedenti giurisprudenziali:

Cass. civ. sez. lav., 21/03/2000, n 3345

Cass. civ. sez. lav., 02/06/1995, n. 6189

Cassazione civile, sez. lav., sentenza 6 febbraio 2017, n. 3045 A cura della Redazione Wolters Kluwer, Quotidiano Giuridico

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