Incarico al Professionista

Incarico al Professionista

Anche un’email può far scattare il diritto al compenso per un incarico al professionista. La prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico al professionista, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato

sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall’attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità.

L’ingegnere G.P. otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della s.a.s. A&S per l’importo di 8.500,00, a titolo di compenso per le prestazioni professionali di consulenza ed assistenza necessari al fine di ottenere la certificazione ISO 9001/2000 ed un finanziamento regionale per investimenti in attività produttiva.
La s.a.s. A&S presentava opposizione, negando l’affidamento dell’incarico.
Espletata l’istruttoria con prove testimoniali e documenti, il Tribunale di Gorizia accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, condannando il P. al pagamento delle spese di lite.

Proponeva appello il soccombente, lamentando che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto l’assenza di uno specifico incarico, poiché lo stesso, potendo essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, era comunque desumibile dalle prove testimoniali e documentali (avuto particolare riguardo, quanto a queste ultime, ad una mail, a lui diretta, dalla quale emergeva la conferma dell’ “ordine” in oggetto) e dalla circostanza che i finanziamenti conseguenti alla certificazione ISO erano stati ottenuti grazie alla sua attività preparatoria.

La Corte di Appello di Trieste rigettava l’appello.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.P. sulla base di un unico motivo.
La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha richiamato la precedente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l’avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso.

La prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall’attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità.

Potendo la prova dell’incarico professionale discendere pure da presunzioni, il giudice, chiamato a esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, deve altresì esplicitare il criterio logico posto a base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, tenendo conto che il relativo procedimento è necessariamente articolato in due momenti valutativi: il primo, di tipo analitico, volto a selezionare gli elementi che presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, il secondo, di tipo sintetico, tendente ad una valutazione complessiva di tutte le emergenze precedentemente isolate, per accertare se esse siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva.

Esito del ricorso:
Cassa la sentenza n. 284/2012 della Corte d’Appello di Trieste, depositata il 31/05/2012.
Riferimenti normativi:
Art. 2333 c.c.
Precedenti giurisprudenziali:
Cass. civ. sez. II, 10/02/2006, n. 3016
Cass. civ. sez. III, 04/02/2000, n. 1244
Cass. civ. sez. II, 01/03/1995, n. 2345.
Cassazione civile, sez. II, sentenza 24 gennaio 2017, n. 1792. A cura della Redazione Wolters Kluwer


Avvocato Francesco Murru
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