Fallimento: Presupposti

Fallimento: Presupposti

Sotto il profilo soggettivo, sono fallibili solamente le imprese private, sia in forma individuale (ditte individuali) che le società. A condizione che si tratti di attività di tipo commerciale.

 Sono considerate imprese commerciali, quelle di:

– produzione di beni o servizi;

– intermediazione nella circolazione dei beni;

– trasporto per terra, acqua, aria;

– banche e assicurazioni;

– attività ausiliarie delle precedenti.

Non possono quindi fallire:

– le imprese pubbliche;

– le imprese non commerciali, quali le
imprese agricole.

2 | REQUISITI OGGETTIVI

I piccoli imprenditori

Non possono fallire neanche i piccoli imprenditori che il codice civile definisce come i coltivatori diretti, gli artigiani e tutti coloro che esercitano un’attività professionale organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia.

Le soglie di fallibilità

La legge fallimentare, inoltre, stabilisce le seguenti soglie dimensionali la cui presenza congiunta consente ad un imprenditore di essere sottratto alla disciplina del fallimento,
anche qualora eserciti un’attività commerciale:

1. l’impresa deve aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se inferiore), un attivo
patrimoniale complessivo annuo uguale o superiore a euro 300.000;

2. l’impresa deve aver realizzato, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se inferiore), ricavi lordi complessivi annui uguale o superiore a euro 200.000;

3. l’impresa deve avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, uguale o superiore a euro 500.000.

Solo la presenza di tutti e tre i predetti requisiti impedisce all’imprenditore di fallire.

Studio Legale Filiberti & Melli
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