30 Ott Diffamazione sui Social Network
IL CASO: Facebook, no al diritto di cronaca per un post vero ma con elementi lesivi dell’onore. In tema di diffamazione sui social network (in particolare su Facebook), la diffusione di un articolo on line in un post contenente dati imprecisi che lo rendono parzialmente lesivo della reputazione non è giustificata dal diritto di cronaca anche se il nucleo essenziale della notizia risponde a verità.
Nella pronuncia in esame il in funzione di Giudice del reclamo (ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c), riconoscendo (in via cautelare) la natura diffamatoria di alcuni passaggi di un articolo pubblicato on line contenenti dati inesatti, ordina che nella pagina on line venga inserito un link che richiami l’estratto del provvedimento qui annotato, nel quale si dà atto di quelle inesattezze.
Da quanto si evince dall’ordinanza in esame, il fatto storico, oggetto del ricorso cautelare e del successivo reclamo, traeva origine dalla pubblicazione sulla “pagina/profilo facebook della reclamata e del suo sito internet” di un articolo, pubblicato anche su un giornale on line, in cui si riportavano notizie relative ad un’indagine a carico di alcuni amministratori di una banca e si scriveva, tra l’altro, che in una filiale di quella banca “avrebbero fatto irruzione per acquisire una fitta documentazione gli uomini della DDA della Sezione sesta della Procura di Roma”.
Peraltro, a fronte di una sostanziale verità della notizia riportata (con riferimento alla sussistenza dell’indagine, ai reati ipotizzati ed ai soggetti coinvolti), risultava, invece, erroneo il riferimento ad un intervento di uomini della Direzione Distrettuale Antimafia.
A tal proposito, infatti, si accertava che la perquisizione era stata sì effettuata, ma non dalla DDA, come riportato erroneamente nell’articolo, bensì dal Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.
Per tale motivo, la banca, ritenendo gravemente diffamatorio il riferimento giornalistico ad un’irruzione nei suoi uffici da parte di uomini della DDA, aveva proposto ricorso chiedendo, in via cautelare, la rimozione della pagina internet che conteneva la notizia. Il Giudice – con motivi che non si conoscono, inerenti l’insussistenza del periculum in mora – aveva però rigettato la richiesta della banca, che adiva pertanto, con reclamo, il Tribunale.
Il Tribunale di Paola, investito della questione, con la pronuncia in esame ritiene che il reclamo andasse, invece, parzialmente accolto e revoca l’ordinanza di rigetto.
Nell’accogliere il reclamo, i Giudici innanzitutto ritengono sussistente nel caso di specie il periculum in mora, derivante essenzialmente dalla diffusività del mezzo informatico, che si caratterizza, tra l’altro, per la c.d. “eternità mediatica”, per cui la notizia, una volta immessa in rete, vi rimane per un tempo indeterminato. Venendo, poi, al fumus boni iuris, le considerazioni del Tribunale investono i requisiti essenziali per la sussistenza del diritto di cronaca, ed in particolare la verità della notizia (nessun dubbio, infatti, sorge con riferimento all’interesse pubblico alla conoscenza della notizia stessa e alla correttezza formale dell’esposizione).
Innanzitutto, i Giudici prendono in considerazione l’articolo nel suo insieme e ne rilevano la sostanziale rispondenza a verità: come si diceva, infatti, il nucleo essenziale della notizia, relativa ad indagini in corso presso l’istituto bancario reclamante, all’indicazione dei soggetti coinvolti e alle imputazioni ipotizzate, risulta corretto.
Quanto, invece, ai soggetti che hanno effettuato la perquisizione presso la banca (agenti non della DDA, bensì della Guardia di Finanza) – elemento per il quale manca, con tutta evidenza, il requisito della “verità” nell’articolo pubblicato on line –, i Giudici verificano se si tratti di errore irrilevante, cioè incidente su “dati superflui, insignificanti ovvero irrilevanti”, tali da non incidere sulla invocabilità del diritto di cronaca. A tal proposito giova segnalare che in ipotesi di errore su elementi ritenuti ‘marginali o superflui’, la giurisprudenza di legittimità ha più volte escluso la portata diffamatoria dell’articolo (cfr. per es. Cass. pen. 21.9.2015, n. 37463 in DeJure; Cass. pen. 14.1.2010, n. 6410, in DeJure).
Nel caso in esame, tuttavia, all’esito del proprio giudizio, il Tribunale evidenzia che, benché il nucleo essenziale della notizia risulti vero, il riferimento all’ “intervento della Direzione Distrettuale Antimafia”, su cui, nel caso di specie, si incentrava anche il titolo dell’articolo, rivesta un “carattere particolarmente evocativo”. Rileva infatti il Tribunale come tale richiamo potesse “ingenerare nel lettore l’idea che le condotte criminose imputabili alla banca presentassero specifici connotati mafiosi (fattispecie questa che non risulta affatto dimostrata)”.
Ne consegue che l’inesattezza relativa agli agenti intervenuti, lungi dal rivelarsi marginale, assumesse, in realtà, una portata offensiva non giustificata dal diritto di cronaca.
A tal proposito, ci si limita ad osservare che, di regola, la Corte di cassazione individua inesattezze marginali nei soli dati che risultano privi di capacità offensiva: ha ritenuto tali, per es., inesattezze che concernono i luoghi in cui è accaduto un certo fatto (v. per es. Cass. 14.1.2010, cit.; eccentrica, invece, Cass. civ. 19.11.2010, n.23468, in DeJure, che, in ragione delle molteplici vicissitudini giudiziarie che avevano già ampiamente compromesso la reputazione di un uomo politico, ravvisava un’inesattezza solo marginale nell’errata notizia di un rinvio a giudizio del politico, mentre nei suoi confronti era stata solo formulata dal p.m. una richiesta di rinvio a giudizio).
Ravvisati, pertanto, sia gli estremi del periculum in mora, in ragione della diffusività del mezzo utilizzato e dell’eternità mediatica, sia del fumus boni iuris, in ragione della mancanza del requisito della verità su un elemento non marginale dell’articolo, il Tribunale affronta la questione relativa ai mezzi di tutela possibili. Sul punto, i Giudici premettono che, trattandosi di articolo pubblicato on line, non si verte in tema di pubblicazione a mezzo a stampa (essendo tali, lo si ricorda, ai sensi dell’art. 1 l. 8.2.1948, n. 47, solo le “riproduzioni tipografiche” o quelle ottenute con “mezzi meccanici o fisico-chimici”): con la conseguenza che non troverebbe applicazione il r.d.l. 31.5.1946, n. 561, che reca in rubrica “Norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni” (v. peraltro Cass. Sezioni Unite 29.1.2015, CED n. 26409001, che estende le garanzie costituzionali, quale il divieto di sequestro ex art. 21 Cost., previste per le testate giornalistiche cartacee, anche alle testate giornalistiche telematiche).
Pur ritenendo legittima, quindi, l’eventuale rimozione della pagina internet (che il Tribunale equipara al sequestro), tuttavia, l’organo giudicante, in ragione della correttezza dell’articolo nel suo nucleo essenziale, ritiene non proporzionato un rimedio totalmente ablatorio e ordina, pertanto, alla giornalista di inserire, nella pagina internet che ospita l’articolo, un link che richiami l’estratto del provvedimento adottato dal Tribunale.
La soluzione del Tribunale realizza in modo esemplare, ci sembra, un bilanciamento tra interessi costituzionalmente garantiti: diritto all’informazione, da un lato, e diritto all’onore, dall’altro.
A cura della Redazione Wolters Kluwer, Quotidiano Giuridico. Tribunale di Paola, sez. civile, ordinanza 9 gennaio 2017
Avvocato Francesco Murru
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