29 Ott Codice della strada e nuove tecnologie
Targa system: le modalità operative per l’accertamento delle violazioni al codice della strada
Nel corso degli ultimi anni alcuni aggiornamenti normativi si sono affastellati nel tentativo di rendere il giusto spazio alle nuove tecnologie nell’ambito della repressione delle violazioni alle norme del codice della strada. La scarsa sistematicità degli interventi del legislatore e la mancata adozione degli atti regolamentari previsti ha portato a pratiche applicative distorte che alimentano il contezioso. Un parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha cercato di fare chiarezza.
Optical Character Recognition
Stanno trovando ormai da tempo grande diffusione, in particolar modo integrate nei sistemi di videosorveglianza – ma non solo -, le tecnologie di optical character recognition (OCR). Nulla di innovativo, non stiamo parlando d’altro che di un’applicazione informatica capace di “leggere” i caratteri alfanumerici contenuti in un file di immagine, la stessa tecnologia che ci permette di scansionare una pagina di un libro e di ottenerne un documento di testo modificabile (a differenza di un semplice file immagine o di un pdf).
Tali tecnologie possono essere sfruttate, nel contesto del controllo del traffico veicolare, da parte di software dedicati – che possono essere integrati nei sistemi di videosorveglianza – per “leggere” le targhe dei veicoli ed effettuare, tramite rete internet ed in tempo reale (dal passaggio del veicolo al riscontro passa meno di un secondo) la verifica presso le banche dati ministeriali dei dati inerenti alle denunce di furto, alla copertura assicurativa nonché all’avvenuto adempimento dell’obbligo di revisione periodica dei veicoli controllati (c.d. “targa system”).
Interventi legislativi
Gli interventi del legislatore per regolare l’utilizzo di tali sistemi al servizio degli organi di polizia stradale sono tanto risalenti nel tempo quanto all’oggi incompleti: già con la legge di stabilità del 2010 (Legge 120/2010) sono state apportate modifiche agli articoli 193 e 201 del codice della strada per consentire l’impiego delle tecnologie OCR in combinato con le banche dati ministeriali; dobbiamo però attendere il 18 ottobre 2015 – data in cui, con l’entrata in vigore del regolamento per la dematerializzazione dei contrassegni assicurativi, viene a cadere l’obbligo di esposizione sul parabrezza del tagliando comprovante la copertura r.c. terzi – affinché l’esigenza di controllo tramite strumenti tecnologici si faccia più stringente, e di conseguenza tale pratica di verifica per il tramite di banche dati inizi a diffondersi fra le forze dell’ordine.
Le modifiche apportate rispettivamente nel 2010 e nel 2015 al codice della strada hanno riguardato prevalentemente: i) l’art. 193 (“Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile”), introducendo la possibilità di richiedere al proprietario del veicolo di produrre il certificato assicurativo qualora la verifica presso la banca dati ministeriale, attivata dalla circolazione del veicolo d’innanzi ad una telecamera fornita di OCR (“apparecchiatura omologata ovvero approvata per il funzionamento in modo completamente automatico”, comma 4-ter), abbia rilevato la mancanza dell’assicurazione, se non che nessuna apparecchiatura è mai stata approvata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, rendendo così vana la previsione normativa; ii) l’art. 201 (“Notificazione delle violazioni”), ampliando il ventaglio dei casi in cui – in deroga al principio generale che impone la contestazione immediata della violazione al trasgressore – la contestazione non è necessaria e si può quindi provvedere alla notificazione della violazione in un momento successivo, ha introdotto per l’appunto anche le ipotesi di mancanza di copertura assicurativa e mancanza della revisione periodica (art. 80 cds) “accertate per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento”.
Modalità operative distorte ed il parere prot. 3311 del 3 giugno 2016 del M.I.T.
La mancanza di dispositivi approvati od omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il funzionamento in modalità automatica e funzionali all’accertamento dell’omessa revisione o della mancata copertura assicurativa costituisce il nocciolo del problema: non potendo – mancando un dispositivo omologato – gli organi di polizia stradale notificare la violazione (o, nel caso della mancanza di copertura assicurativa, richiedere copia della polizza) si è assistito, specialmente ad opera di alcune polizie locali che si sono ritrovate, loro malgrado, a dover gestire – data la dipendenza funzionale dagli enti locali titolari delle infrastrutture – sistemi di videosorveglianza con targa system integrati, a modalità operative discutibili, frutto di forzature normative. In sostanza – seppur con molti distinguo operativi da un Comune all’altro – si è cercato di risolvere “l’inconveniente” dovuto alla mancanza delle omologazioni invitando i proprietari dei veicoli transitati presso una postazione di targa system a presentare il documento che dal controllo (automatico) presso la banca dati era risultato non essere in regola, così accertando e notificando la violazione al momento della presentazione del documento.
Tale pratica, sottoposta all’attenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da parte di un comando di polizia locale che voleva ottenere chiarimenti circa la correttezza del proprio operato, è stata ritenuta dal citato Ministero non conforme alla normativa vigente. Il M.I.T., eccependo preliminarmente la competenza principale del Ministero dell’Interno in quanto titolare delle funzioni di coordinamento dei servizi di polizia stradale, rende comunque il proprio parere e, dopo aver ribadito l’assenza di omologazioni, come conseguenza logica bolla come “non regolare”, la procedura sopra descritta di richiesta documenti, e si esprime nel senso di ammettere esclusivamente la procedura di contestazione immediata delle violazioni.
In conclusione, finché non verranno omologate delle apparecchiature funzionanti in modalità automatica e sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale, questi strumenti potranno assolvere solamente alla funzione di ausilio agli operatori sulla strada, sui quali incombe sempre – salvo eccezionali e debitamente motivate casistiche, che devono presentare il carattere di deroga, e non di regola, le quali debbono essere giustificate secondo il parametro della “impossibilità”, da parte dell’organo di polizia, a fermare il veicolo – l’obbligo della contestazione immediata.
In tal senso si sono espresse anche numerose Prefetture, una su tutte quella di Bergamo, con una circolare datata 12 agosto 2016. Per ultimo si evidenzia che il Ministero dell’Interno si è alfine pronunciato con parere n. 300/A/6822/16/127/9 del 05/10/2016, col quale rettifica parzialmente la più “rigida” posizione del M.I.T. (che negava praticamente in toto la possibilità di ricorrere ad accertamenti postumi), chiarendo che: “Qualora la contestazione immediata dell’infrazione non sia possibile per motivi contingenti che dovranno essere indicati esplicitamente in sede di notificazione del verbale, l’invito ad esibire documenti o a fornire informazioni, ai sensi dell’art. 180 comma 8 del CdS, consente all’organo di polizia di completare l’accertamento della violazione in un momento successivo”.
Privacy
Non da ultimo, come ricordato anche dal M.I.T., il proliferare di impianti elettronici di rilevamento delle infrazioni porta con sé una moltitudine di problemi legati alla tutela della privacy. Preme solo ricordare che il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 8 aprile 2010, ribadendo l’obbligo per il titolare del trattamento di rendere noto l’impiego di tali sistemi, lo considera comunque assolto tramite la presenza degli avvisi – rectius: della segnaletica – previsti dal vigente codice della strada.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Parere 3 giugno 2016, prot. 3311. A cura della Redazione Wolters Kluwer, Quotidiano Giuridico